L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone
COMUNICA
Che a seguito della sentenza n. 1351/2015 del TAR Lazio, con la quale è stato annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, ha disposto che non sono dovute le spese di avvio per partecipare al primo incontro né dal proponente né dalle altre parti chiamate in mediazione.
Frosinone 9 Febbraio 2015
L’O.d.M.