COMUNICATO
Con risoluzione n. 113 dello scorso 29 Novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività di mediazione deve intendersi come normale attività economica e quindi soggetta, come tutte le attività economiche, sia al pagamento dell'IVA che dell'IRES.
Conseguenza di tale interpretazione è che tutte le somme di cui alla sottostante Tabella delle indennità (già aggiornata) va aumentata dell'IVA vigente (attualmente pari al 21%).
Frosinone lì 09-01-2012