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Risoluzione n. 113-2011 dell'Agenzia delle Entrate

COMUNICATO

Con risoluzione n. 113 dello scorso 29 Novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività di mediazione deve intendersi come normale attività economica e quindi soggetta, come tutte le attività economiche, sia al pagamento dell'IVA che dell'IRES.

Conseguenza di tale interpretazione è che tutte le somme di cui alla sottostante Tabella delle indennità (già aggiornata) va aumentata dell'IVA vigente (attualmente pari al 21%).

Frosinone lì 09-01-2012