Alleghiamo estratto di delibera con il quale il COA richiede a Cassa Forense in via di urgenza di:
- disporre, relativamente a tutte le situazioni di omesso o ritardato invio del Mod.5, ovvero per omesso o ritardato pagamento dei contributi minimi (e di maternità) o in autoliquidazione, che, nel calcolo del dovuto, non siano applicate le sanzioni per i contributi in scadenza al 31.12.2020 e non pagati sino a tutto il 30.03.2022;
- scomputare gli interessi maturati, per tutto il periodo di sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali a causa della pandemia da Covid-19 (dall'11 marzo 2020 al 31 dicembre 2020);
- disporre una congrua riduzione degli interessi, sino alla misura dell'1,50%, per tutto il periodo dal 01.01.2021 al 30.03.2022;
- prevedere, anche in rapporto all'entità del debito contributivo, un ampliamento dei tempi per il pagamento rateale fino a 72 mesi, come avviene nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Frosinone, 16 marzo 2022
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Cristiana Loreti Avv. Vincenzo Galassi