Articolo

Art. 9, comma II, Legge 488/99

(Articolo 9, comma 2)
Tabella 1

Il testo normativo è stato abrogato dall’art. 299, comma 1, DPR 115/02

Gli importi dovuti quale Contributo Unificato e le esenzioni sono ora regolamentate dall'Art. 10[1] e dall'Art.13[2] del DPR 115/02.

Per un quadro completo vedi l'allegato "Testo Abrogato"



[1] D.P.R. 30-05-2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

ART. 10 (L) - (Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.100 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

 

[2] D.P.R. 30-05-2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

ART. 13 (L) - (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; [1]

b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;

e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;

f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).

 

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