Art. 9 della Legge 488/99
così come modificato dalla Legge n. 91/02 (di conversione del D.L. n.28/02) pubblicato sulla G.U. n. 109/02 del 11/5/2002 ed in vigore dal 12/5/2002)
Art. 9 - (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) (*)
1.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [1]
2.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [2]
3.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [3]
4.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [4]
5.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [5]
5 bis) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [6]
6.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [7]
7.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [8]
8.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [9]
9.) Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10.) [5 Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001]
11.) [comma abrogato dall’Art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/02 a far tempo dal 1 Luglio 2002]
Testo abrogato [10]
11 bis.) Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie».
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*) La nuova disciplina in materia di Contributo Unificato è ora regolamentata dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. D.P.R. 115/02 (Artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 191, 198, 248, 265 e 285)
[1] Comma 1 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali.
[2] Comma 2 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascuno grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
[3] Comma 3 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua lo aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.
[4] Comma 4 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
[5] Comma 5 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell’ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge»
[6] Comma 5 bis dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
Entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all’Ufficio Giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa ed il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. L’invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario.
[7] Comma 6 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia.
[8] Comma 7 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
[9] Comma 8 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.
[10] Comma 11 dell’Art. 9 della Legge 488/99 abrogato dall’Art. 299 D.P.R. 115/02
Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1º marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata in causa e di tassa fissa.»
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