Con comunicato[1] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha determinato, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2003, in 2,10% il saggio di interesse da applicarsi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231.
Pertanto, in considerazione della maggiorazione di 7 punti prevista dal detto art. 5, comma 2, del D. Leg.vo 231/02 n 231, il saggio di interesse spettante ai creditori è del 9,10%.
Frosinone lì 25 Agosto 2003
[1] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (G.U. n. 160 del 12-7-2003)
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2003, n. 231, si comunica che per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2003 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,10%.
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