NON CUMULABITA' DEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DISPOSTI IN VIA AMMINISTRATIVA ED IN VIA GIUDIZIARIA.
Con sentenza n. 11714 del 1 Agosto 2003 la I^ Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione,
ha stabilito che il periodo di sospensione provvisoria della patente disposto dal prefetto e quello di sospensione definitiva stabilito dal giudice penale non sono cumulabili.
La Corte ha infatti precisato il codice della strada prevede una sola sospensione della patente e quindi le sospensioni disposte dal Prefetto e dal Giudice, scaturendo entrambe dal medesimo fatto, non possono cumularsi tra di loro.
Frosinone lì 11 Ottobre 2003
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