INFORTUNISTICA STRADALE. RISARCIMENTO DANNI
VALUTAZIONE C.D. DANNO TERMINALE
Con sentenza n. 11003 del 14 Luglio 2003 la III^ Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che il danno biologico e morale, c.d. terminale, maturato dalla "vittima del sinistro" nel lasso di tempo intercorrente il sinistro stesso e la data del decesso e spettante ai suoi eredi, non può essere quantificato e liquidato attraverso l'applicazione di tabelle predefinite e valide solo i soggetti che sopravvivono all'evento dannoso.
Secondo la Corte nel danno terminale (al contrario di quanto accade per il danno biologico della persona che sopravvive all'evento dannoso) si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente, e questa differenza deve essere tenuta nel dovuto conto, per non mettere nel nulla il principio della personalizzazione del danno, che è l'elemento cardine della valutazione del danno alla persona.
Frosinone lì 11 Ottobre 2003