PER FERMO AMMINISTRATIVO E' SUFFICIENTE IL SOLO PRINCIPIO DEL "FUMUS BONI IURIS" E NON ANCHE IL " PERICULUM IN MORA".
Con sentenza n. 4567/04, depositata lo scorso 5 Marzo 2004, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la Pubblica Amministrazione può adottare il c.d. " Fermo Amministrativo" sul solo presupposto del fumus boni iuris del credito della P.A. (e cioè una "non irragionevolezza della pretesa") senza necessità che vi sia anche il requisito del periculum in mora (e cioè il pericolo nel ritardo), in quanto tale istituto è uno strumento necessario alla protezione di un pubblico interesse collegato alle esigenze finanziarie dello Stato.
Frosinone lì 3 Maggio 2004
Documenti Allegati:
Tag: