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Considerazioni in tema di riparto di Giurisdizione

Relazione di sintesi dei lavori della commissione di studio istituita dai presidenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato per l’approfondimento dei problemi di maggiore rilievo in tema di riparto di giurisdizione.

Premessa.

La commissione di studio, formata dai componenti designati dal Primo Presidente della Corte di cassazione (Presidente Mario Delli Priscoli, Consiglieri Ernesto Lupo, Stefano Maria Evangelista e Pasquale Picone) e dai componenti designati dal Presidente del Consiglio di Stato (Presidenti Mario Egidio Schinaia e Pasquale de Lise, Consiglieri Francesco Caringella e Paolo Troiano.), si è riunita nel corso di sette sedute, comprese nel periodo maggio-dicembre dell’anno in corso (anno 2003,ndr), ciascuna preceduta da relazioni preparatorie sull’ordine del giorno coordinato con i temi discussi delle sedute precedenti.
L’oggetto dell’incarico di studio è limitato alle questioni di riparto delle giurisdizioni, da enucleare in base ai criteri dalla rilevanza e della difficoltà di risoluzione, come desunti dalle indicazioni provenienti dal dibattito giurisprudenziale e scientifico apertosi soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della l. 205/2000.
I risultati delle discussioni sono riportati in questa relazione di sintesi, redatta a cura dei Consiglieri Picone e Caringella con la sintesi funzionale agli scopi dello studio. Emerge dall’esposizione il sostanziale accordo dei componenti sulle soluzioni ritenute maggiormente adeguate ai dati normativi, fatta eccezione per problematiche per le quali l’esplicita avvertenza della necessità di ulteriori approfondimenti sottende dubbi e perplessità espresse da singoli componenti.
I criteri ermeneutici generali, da tutti condivisi, sono stati due: il primo, in base al principio di supremazia costituzionale, ha guidato una lettura delle norme orientata dall’art. 103 Cost, in modo da definire le “materie” di giurisdizione esclusiva in relazione a settori dominati prevalentemente dal diritto pubblico e disciplinati in vista del perseguimento dell’interesse generale, nei quali risulti in astratto (non nella singola controversia, come è ovvio) configurabile la compresenza di poteri pubblici e situazioni garantite con la consistenza del diritto soggettivo; il secondo è rappresentato dalla coerenza dei risultati dell’indagine con il disegno complessivo del legislatore di concentrare la tutela presso un solo giudice, evitando interventi concorrenti delle due giurisdizioni sullo stesso episodio di vita.
Le citazioni di giurisprudenza sono concentrate, in prevalenza, su alcune, significative, decisioni (selezionate, anche secondo il criterio della cronologia più recente) delle sezioni unite della Corte di cassazione, in quanto organo deputato istituzionalmente a regolare il riparto delle giurisdizioni; la giurisprudenza amministrativa è stata menzionata con riguardo a questioni di giurisdizione non sottoposte al vaglio delle sezioni unite, ovvero su temi diversi, rilevanti ai fini dell’oggetto dello studio.
Nell’ordine espositivo, è sembrato opportuno accordare la precedenza alle problematiche di carattere trasversale (controversie risarcitorie del danno; attività contrattuale della p.a.), seguite dai temi più specifici.

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