Articolo

D.L. n. 66/04. Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n.66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

Con D.L. n. 66/04, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 17 Marzo 2004 è stato previsto un diritto soggettivo in capo al pubblico dipendente, sospeso o dimessosi a seguito di inizio di procedimento penale a suo carico, di essere reintegrato nel posto di lavoro nel caso in cui il procedimento penale stesso (in ogni sua fase) si concluda con il proscioglimento dell'imputato con formula piena(il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).

E' rimessa invece alla discrezionalità dell'Amministrazione la reintegrazione negli altri casi di proscioglimento od archiviazione.

La normativa è applicabile anche a tutti quei casi verificatisi nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della legge.

Frosinone lì 22 Marzo 2004