RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA
GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO
Con ordinanza n. 13911 depositata lo scorso 15 Giugno 2006, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che spetta al giudice amministrativo decidere sul risarcimento del danno chiesto da un cittadino e conseguente a un’occupazione appropriativa i cui provvedimenti di disposizione siano stati già annullati atteso che “la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano; spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno; il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, si presta a cassazione da parte delle Sezioni unite quale giudice del riparto, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato perché, nel termine stabilito, non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti."
Frosinone lì 19 Giugno 2006
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